C’è un giudice a Berlino, ma anche ad Agrigento, Roma e Palermo. Migranti salvati in mare: il diritto contro la prepotenza

Tratto dal blog www.dirittoepersona.it

Si racconta che, alcuni secoli fa, il mugnaio Arnold di Potsdam, vittima della prepotenza di un’autorità che aveva deviato le acque indispensabili al funzionamento del suo mulino, si ribellasse con fierezza esclamando: «Ci sarà pure un giudice a Berlino!».

Con quella frase Arnold affermava un principio solenne: al di sopra dell’arbitrio e della forza bruta di chi detiene il potere deve sempre esistere un luogo di giustizia capace di ristabilire il diritto.

Il mugnaio non poteva immaginare che, alcuni secoli dopo, una sua connazionale avrebbe evocato idealmente lo stesso principio in tutt’altra parte d’Europa, a Lampedusa.

Nel giugno 2019 Carola Rackete, comandante della nave di ricerca e soccorso Sea-Watch 3, si trovò a dover affrontare il divieto imposto dall’allora Ministro dell’Interno Matteo Salvini, di sbarcare nel porto di Lampedusa nonostante a bordo vi fossero decine di naufraghi, esausti dopo giorni di attesa in mare.

Dopo quindici giorni di sosta forzata per il divieto disposto dal Ministro, la comandante decise di entrare comunque in porto per consentire lo sbarco delle persone soccorse. Per tale scelta fu arrestata con l’accusa di resistenza a nave da guerra e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Possiamo immaginare che, al momento dell’arresto, anche lei abbia pensato:

«Ci sarà pure un giudice ad Agrigento!!».

E quel giudice c’era.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di quella città, infatti, non convalidò l’arresto, restituendo la libertà alla comandante con una motivazione netta: nessun reato era stato commesso. Al contrario, sempre secondo il giudice, la condotta integrava l’adempimento di un dovere ai sensi dell’art. 51 del codice penale ossia l’obbligo di condurre i naufraghi nel porto sicuro più vicino, secondo le norme del diritto internazionale del mare. Tra queste norme si possono citare: Solas, acronimo di Safety of life at sea (Londra 1974) , Sar – Search and Rescue (ricerca e soccorso Amburgo 1979), United Nations Convention on the Law of the Sea (O.N.U. Montego Bay 1982), Salvage (Londra 1989).

Si trattava di una causa di giustificazione (o “esimente” o “scriminante” come amano dire i giuristi) che rendeva la condotta non solo legittima, ma doverosa. Illegittimo, invece, era il divieto del Ministro perché non poteva contrastare l’obbligo di portare a termine il soccorso.

La vicenda, tuttavia, non si concluse lì.

Un giudice a Roma

Il provvedimento favorevole alla Carola fu infatti impugnato dalla Procura. Restava dunque una domanda: vi sarebbe stato anche a Roma un giudice disposto a ribadire che il dovere di soccorso prevale su un divieto dell’Autorità ministeriale che è in contrasto con le convenzioni internazionali?

Anche a Roma la risposta fu affermativa.

La Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza n. 6626 del 20 febbraio 2020, confermò in pieno l’impostazione del GIP di Agrigento: l’obbligo di soccorso in mare costituisce un dovere primario e prevalente; il soccorso inizia in mare e termina solo con lo sbarco nel porto più vicino; la sua attuazione non può essere qualificata come reato quando si conforma alle norme internazionali e interne che tutelano la vita umana.

Non una decisione isolata del GIP, dunque, ma un principio riaffermato anche al vertice della giurisdizione.

Un giudice a Palermo

Oggi la vicenda torna al centro del dibattito pubblico in relazione alla recente decisione del Tribunale civile di Palermo (11 febbraio) che ha condannato lo Stato al risarcimento di 76.000 euro più spese legali in favore dell’organizzazione Sea Watch, per il danno derivante dal prolungato sequestro dell’imbarcazione.

In un video diffuso sui social, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, criticando duramente la decisione del giudice di Palermo ha ricostruito a modo suo i fatti lamentandosi che, nonostante la comandante avesse illecitamente speronato una motovedetta, lo Stato sia stato condannato al risarcimento.

Analoga posizione è stata espressa dal Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, che ha inopinatamente collegato la vicenda alla campagna referendaria sulla giustizia: «Chi non vota Sì per cambiare questa benedetta giustizia è complice degli speronatori» (sic !!!).

Come è evidente queste affermazioni sono prive di fondamento, demagogiche e, cosa ancor più grave, completamente fuorvianti:

1) la comandante, come si è detto, ha agito nell’adempimento di un dovere (art.51codice penale) e perciò non ha commesso alcun reato;

2) non c’è stato alcuno speronamento e i giudici hanno valutato l’evento come contatto accidentale (peraltro di lieve entità) in una situazione di estrema tensione e necessità non come un attacco deliberato volto ad affondare o distruggere il mezzo dello Stato. Tale mezzo peraltro ostacolava illegittimamente la comandante nell’adempimento di un dovere ed il ministro, pertanto, si è guardato bene dal pretendere alcunché di risarcimento per l’urto. 

3)  il risarcimento civile in favore della Sea Watch non riguarda il fatto penale ormai ampiamente definito dalla Cassazione nel 2019 in senso favorevole a Carola bensì la protrazione immotivata del sequestro della nave nonostante le tempestive istanze di dissequestro. Al riguardo va detto che quando un provvedimento restrittivo si rivela privo di fondamento o eccessivamente protratto, lo Stato può essere chiamato a risponderne anche sul piano civile patrimoniale.

4) Fuorviante e demagogica, infine, è anche la narrazione fatta con enfasi dai nostri governanti secondo cui saranno i cittadini a pagare con le proprie tasse la somma del risarcimento. Se c’è qualcuno che deve pagare, questi non è lo Stato ma, in sede di rivalsa per danno erariale, quel prepotente ministro che ha dato l’ordine palesemente illegittimo di impedire l’attracco della nave al porto.

In conclusione

La vicenda dimostra che il principio evocato dal mugnaio di Potsdam non è un mito, ma una regola viva dello Stato di diritto.

Non si è mai saputo se il mugnaio di Potsdam abbia attivato e vinto la causa a Berlino. Tuttavia, sappiamo come è andata ad Agrigento, a Roma e a Palermo dove non è stata affermata la supremazia di qualcuno, ma la forza della legalità: il dovere di soccorso in mare è un obbligo giuridico primario; il suo adempimento non costituisce reato; un provvedimento illegittimo o eccessivamente protratto può generare responsabilità anche risarcitoria. Nessuna Autorità, in uno Stato di Diritto è al di sopra della legge, compresa la legge del mare.

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L’arresto di Carola Rackete al porto di Lampedusa ed altre immagini

Sea Watch, il tribunale condanna lo Stato, dovrà risarcire Carola Rackete (clicca sul link)